L’Autorità di Ambito Territoriale è un organismo di garanzia a tutela degli interessi degli utenti e a salvaguardia della risorsa idrica.
Nel 1994 la cosiddetta “Legge Galli" (n. 36) ha sancito il riordino del Servizio Idrico nazionale e con esso la suddivisione del territorio in ambiti orograficamente omogenei, a capo dei quali è stata posta un’ Autorità di Ambito del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), con funzioni di programmazione e controllo sulla gestione, sulla realizzazione di opere infrastrutturali, sul sistema tariffario e sui livelli di qualità del servizio, mantenendo alta l’attenzione per gli aspetti ambientali e sulla tutela dell’utente.
Gli aspetti innovativi introdotti da tale riforma sono stati:
Al fine di dare al sistema un assetto tecnico ed economico ottimale, la legge Galli ha definito una organizzazione integrata del Servizio Idrico prevedendo una gestione unitaria di tutte le competenze riguardanti il ciclo completo dell’acqua: adduzione, captazione, distribuzione, fognatura e depurazione.
La Legge Galli affidava alle Regioni il compito di dare attuazione a tale normativa, ed in particolare di individuare gli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) che furono individuati inizialmente con la Legge Regionale n. 18 del 1998 della Regione Marche.
Successivamente la Regione Marche ha provveduto a riorganizzare ulteriormente il Servizio Idrico Integrato con la L.R. Marche n. 30 del 28/12/2011 “Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato" e con la successiva Delibera della Giunta Regione Marche n. 1692 del 16/12/2013 è stata adottata la convenzione-tipo per la relativa costituzione.
Le competenze nel settore del Servizio Idrico Integrato sono state definite dal D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambiente) che prevede un sistema di governance articolato su tre “livelli” (statale, regionale e locale).
La normativa vigente prevede la riorganizzazione dei servizi idrici attraverso il raggiungimento di 4 obiettivi fondamentali:
1) il superamento della frammentazione delle gestioni a livello territoriale;
2) l’integrazione funzionale delle attività del ciclo idrico (inteso ora come l’insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue);
3) l’individuazione di una tariffa del Servizio Idrico Integrato che assicuri la copertura integrale dei costi di gestione (la tariffa viene calcolata secondo il “Principio del full cost recovery", che esprime la necessità delle tariffe pagate dall’utente ai costi sostenuti dal Gestore: le tariffe devono rispecchiare i costi di investimento e di esercizio del Gestore in osservanza dei principi di efficienza, efficacia ed economicità);
4) separazione tra titolarità e gestione del servizio (la titolarità del servizio è in capo a Province e Comuni che affidano la gestione operativa mediante una delle tre forme previste dall’attuale normativa);